Vidimare il registro dei soci di un'associazione di volontariato

Descrizione

Vidimare il registro dei soci di un'associazione di volontariato

Le associazioni di volontariatodi cui all’art. 32 del Decreto legislativo 03/07/2017, n. 117 sono obbligate ad assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattieconnessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzidall'esercizio dell'attività medesima.

Lavidimazione del Registro dei soci, prevista dal  Decreto ministeriale (Ministero dell'industria commercio e artigianato) 14/02/1992, è finalizzata a tenere aggiornato l’elenco delle persone che aderiscono all’associazione e prestano attività di volontariato, così dacontrollare se l’obbligo assicurativo è stato assolto. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, o da un segretario comunale, o da altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti. L’autorità che ha provveduto alla bollatura deve altresì dichiarare, nell’ultima pagina del registro, il numero di fogli che lo compongono.

Nel registro devono essere indicati, per ogni aderente, le complete generalità, il luogo e la data di nascita e la residenza.